L’orientamento assunto dai Giudici di Palazzaccio trova la sua ratio nell’applicazione del principio normativo disposto ratione temporis dall’art.62, comma 3 del previgente D.lgs.n°507/1992 già palesato dai Giudici di Legittimità in altre pronunce (Cass. Ord.17293/2017) secondo cui dalla superficie tassabile deve essere sottratta quella parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, dovendosi intendere tali anche quelli derivanti da lavorazioni industriali.
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