L'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di "adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".
Il dovere di mantenere è riconducibile non solo all’obbligo alimentare "ma si estende all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione" (Vedi Cass. N. 17089 del 10/07/2013).
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