A norma dell'art. 2495 c.c., comma 2 (riformato dal D. Lgs. n. 6 del 2003), in caso di cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, pur determinandone l’estinzione e dunque escludendo la facoltà di agire direttamente nei confronti della stessa per il recupero del proprio credito, non esclude per i creditori sociali la possibilità di far valere la propria pretesa, sia nei confronti dei soci (con le limitazioni individuate dalla normativa a seconda del tipo societario), sia nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |