Con ordinanza n. 3693 del 22.2.2018 la Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito un concetto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: "Deve ritenersi che la mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non sia sufficiente all’affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza della prima non comporta - di per sé - la dimostrazione del secondo e viceversa: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che afferma la responsabilità del sanitario per il ritardo nella diagnosi benché secondo la Ctu non è possibile non è possibile ricostruire il preciso determinismo causale» né ricostruire l’esatto apporto delle singole condotte".
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