I Giudici tributari di appello hanno ritenuto prevalente la funzione direzionale rispetto a quella pubblicitaria riferita alle insegne e ai cassoni luminosi posti in un luogo non aperto al pubblico bensì limitato nel caso di specie ad una particolare categoria di soggetti titolari di partita IVA e, pertanto, in possesso di determinati requisiti rispetto ad un numero indiscriminato di soggetti. Nel caso di specie, il Collegio tributario pugliese ha ritenuto non configurabile il presupposto d’imposta di cui all’art.5, comma 1 del D.lgs.n°507/1993 ritenendo la segnaletica accertata meramente identificativa e, pertanto, solo d’ausilio rispetto all’utenza che accede in un luogo non aperto a tutti ma bensì solo ad alcuni soggetti. Trattasi nel caso di specie di insegne prive di una valenza pubblicitaria poste all’interno di un luogo con caratteristiche e destinazione particolari che lo differenziano dai comuni centri commerciali.
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