Mi viene chiesto parere in merito al trasferimento per ricongiungimento familiare di un militare.
La normativa in ambito di ricongiungimento familiare dei militari è regolata da due leggi diverse: ovvero dall’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100 e dall’art. 17 della legge 28.7.1999 n. 266.
In particolare l’articolo 1 della legge n.100 del 1987, al comma 5, prevede che: “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”.
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