Con la circolare 1/E del 17/01/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il periodo di competenza per l'esercizio del diritto alla detrazione è quello nel quale si realizzano entrambi i seguenti requisiti:
1) Esigibilità dell'imposta.
2) Il "possesso" della fattura.
In considerazione di quanto chiarito, pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l'IVA nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.
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