I genitori possono scegliere liberamente se trasmettere il cognome paterno o quello materno o il doppio cognome.
Può succedere che un soggetto, infatti, chieda la modifica del proprio cognome o di quello del proprio figlio minorenne. La variazione può essere chiesta alla Prefettura e deve essere sorretta da una reale e seria ragione.
Se il figlio è nato da una coppia non sposata si può dare il solo cognome materno.
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