Il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato è una fattispecie di reato disciplinata dal nostro codice ed è trattata all'articolo 256 c.p. E' il delitto di "colui che per qualsiasi scopo, escluso lo spionaggio, si procuri notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale dello Stato, debbono rimanere segrete". Nel senso che tra tali notizie va collocata la conoscenza di codici di comunicazioni radiotelegrafiche militari qualificati segretissimi, definizione tratta dalla sentenza della Cassazione del 4 Luglio 1985.
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