I lavori socialmente utili o per pubblica utilità, comunemente definiti LSU o ASU, hanno e debbono avere matrice assistenziale e componente formativa. La circostanza che in moltissimi casi tali tipologie di lavoratori siano adibiti a servizi rientranti nelle finalità istituzionali dell’Amministrazione, comporta il diritto del lavoratore all’applicazione dell’articolo 2126 c.c., ossia alla retribuzione corrispondente alle mansioni esercitate, nonché al risarcimento dei danni.
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