L’art. 1 del d. Lgs.vo n. n. 216/2017, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ha introdotto nel codice penale l’art. 617 septies (‘diffusione di riprese e registrazioni fraudolente’).
La norma punisce, a seguito di querela della persona offesa, con la reclusione fino a 4 anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonda, con qualsiasi mezzo:
a) riprese audio o video di incontri privati compiute fraudolentemente;
b) registrazioni altrettanto fraudolente di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.
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