La legge 164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) all’art. 1 dispone che la persona interessata possa richiedere la rettificazione giudiziale del sesso e del nome riportati nell’atto di nascita per intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e, di certo, condivisibili, malgrado il tenore letterale della norma summenzionata, per “intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” si intende la rilevanza della serietà ed univocità dell’intento, oltre che una oggettiva intervenuta transizione dell’identità di genere, rilevabile nel percorso seguito dall’interessato.
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