Sotto la denominazione "spionaggio" vengono generalmente riunite tutte le figure delittuose contemplate negli articoli dal 256 al 262 del Codice Penale. Lo scopo comune di tali incriminazioni è quello di tutelare il segreto di determinate notizie che hanno una particolare importanza per lo Stato, e cioè quello di impedire che tali notizie siano apprese da persone diverse da quelle che legalmente debbono o possono averne conoscenza. In definitiva, dunque, esse mirano in modo diretto o indiretto a prevenire e reprimere il triste fenomeno dello spionaggio, che va a giustificare la denominazione corrente.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |