In primo luogo occorre rilevare che l’ordine di servizio impartito oralmente è illegittimo e contra legem e non può fondare legittimamente l’irrogazione della sanzione disciplinare ad una docente.
Occorre infatti chiarire che il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 avente ad oggetto “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato Statuto degli impiegati civili dello Stato” nella Parte Prima “stato giuridico” al Titolo II avente ad oggetto “doveri responsabilità diritti” al Capo I recante i “doveri” all’ art. 17 regolante i “limiti al dovere verso il superiore” prevede che “l'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale”.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |