La morte di uno dei due coniugi, mentre è in corso un processo per impugnare una pronuncia di separazione dinanzi alla Corte di Cassazione, comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dei Giudici, senza che sia necessario il rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado. Ciò, però, per quanto riguarda le domande sulla revisione dell’assegnazione della prima casa, gli eventuali alimenti (o assegno di mantenimento) e in generale, sulla revisione delle condizioni che si riferiscono strettamente ai rapporti tra il coniuge superstite e il coniuge defunto. Tutte le altre domande di carattere patrimoniale (istanze accessorie) che, con la morte del coniuge, vedono coinvolti conseguentemente gli eredi, proseguono il loro iter giudiziale: il ricorso in Cassazione viene accolto oppure rigettato.
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