L’art. 8, comma 1, della Legge in commento, in materia di responsabilità del sanitario, ovvero del socio-sanitario, eleva a condizione di procedibilità della domanda, l’espletamento della consulenza tecnica anticipata (ex art. 696 bis c.p.c.) finalizzata alla sottoscrizione di un atto conciliativo, che deve concludersi nel termine perentorio di 6 mesi.
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