Con la riforma del 2003 il legislatore ha statuito che, con la chiusura della liquidazione di una società, i debiti ed i crediti certi si trasferiscono in capo ai soci.
L'estinzione della società di capitali per effetto della volontaria cancellazione dal registro delle imprese dà luogo infatti ad un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa...
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