Il ruolo, che l’art.10 lett. b) del D.P.R. 602/73 definisce come “… l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”, è un “atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse)” redatto esclusivamente dall’ente impositore (o “ufficio competente”: da intendersi quello dell’amministrazione finanziaria e di ogni altra pubblica amministrazione) che, per ciascuno degli ambiti territoriali provinciali in cui il concessionario opera, forma ruoli distinti.
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