Preliminarmente dobbiamo chiarire cosa si intende per peculato.
L'articolo 314 c.p. prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Questo primo comma stabilisce che tale reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblicità utilità (reato proprio).
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