Va premesso che la verifica della rituale e tempestiva introduzione del giudizio impugnatorio rientra nel potere-dovere del giudice, così da dover essere effettuata anche d'ufficio sulla base delle risultanze in atti.
La sentenza della Commissione Tributaria non può dunque essere censurata sotto il profilo del rilievo d'ufficio della tardiva proposizione del ricorso originario; indipendentemente dall'omesso rilievo della circostanza da parte del primo giudice.
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