Un legislatore può rinunciare al risarcimento di un danno “ingiusto” (in quanto lesivo di un interesse meritevole di tutela), in considerazione dell'impossibilità di giungere a una quantificazione del risarcimento di tal danno, che non sia arbitraria – e questo perché preferisce, l'ingiustizia di non risarcire tale danno, all'ingiustizia di sentenze che venissero ad attribuire, a danni perfettamente identici, risarcimenti diversi? E' quel che cercheremo di vedere in questa e nelle seguenti due “noterelle”
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