Legge n. 108 del 1996 Disposizioni in materia di usura che ha modificato l’art 644 c.p. e l’art. 1815 c.c. “ …. Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; Ai sensi dell’art. 1815 c.c. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |