“Integra il reato di cui all’art. 615 – ter c.p. la condotta di colui che accede abusivamente all’altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione dei messaggi, o di informazioni di altra natura, nell’esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Anche nell’ambito del sistema informatico pubblico, la casella di posta elettronica del dipendente, purché protetta da una password personalizzata, rappresenta il suo domicilio informatico, sicché è illecito l’accesso alla stessa da parte di chiunque, ivi compreso il superiore gerarchico”.
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