Alla sentenza penale di condanna irrevocabile oltre all’applicazione della pena conseguono anche altri “effetti”.
Per “effetti penali” della condanna, in assenza di una definizione legislativa, deve intendersi “ogni conseguenza di essa che si risolva in incapacità giuridiche o che comporti limitazioni o preclusioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto” (Cass. sez. I, n. 32428/16). Tali, ad esempio, l’impossibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, sia per coloro che hanno già riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione, sia per il delinquente o contravventore professionale o abituale; l’applicazione della recidiva, con conseguente aumento della pena base, impossibilità a partecipare a concorsi, etc.
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