L'art 28 lett b) dpr 349/99 stabilisce che il cittadino straniero, anche irregolare, sposato con italiana, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno, che la Pubblica Amministrazione non può negare. La P.A. è vincolata a concedere il permesso, eccetto una sola ipotesi: quella della falsità del matrimonio.
Tale verifica deve essere fatta mediante sopralluoghi e visite presso la casa coniugale da parte della polizia di stato od altri, i quali possono rilevare degli indizi della falsità del vincolo coniugale; a tale riguardo un regolamento europeo 1612/1968 indica quali sono tali elementi, che si ricorda hanno comunque carattere indiziario e non di prova. Il procedimento è regolato sia dalla nostra legge 241/90 sia dalla direttiva 2004/38 CE che prescrive tutta una sere di garanzie procedimentali a favore dei soggetti che di fatto vengono ad essere ispezionati in senso non tecnico, ma viene valutato il vincolo di coniugio, il matrimonio.
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