La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 12382 del 27 gennaio 2017, depositata il 17 maggio scorso, ha innanzi tutto evidenziato che l’onere della prova dello stato di insolvenza grava non sul debitore ma sul creditore che propone l’istanza di fallimento, in applicazione dall’art. 2697 del codice civile, che al comma 1 dispone “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”, mentre sul debitore grava la prova della sussistenza di eventuali elementi che possano escludere la sua fallibilità, come ad esempio le esclusioni previste dall’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare:
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