Il Genio Italico ha partorito una nuova norma, l’art. 4 del cd. Jobs Act per i lavoratori autonomi (L n. 81/2017) che qui riportiamo per intero:
“Art. 4. Apporti originali e invenzioni del lavoratore”
Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.“
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