I contratti di leasing si differenziano nella sostanza a seconda dello scopo e delle caratteristiche del bene oggetto del contratto.
La questione, affrontata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite già nel 1993, è oggetto di una recente ed interessante Sentenza della Corte di Appello di Napoli (n. 723 del 16/2/2017).
Il leasing finanziario, secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite (Sentenza n. 65 del 7/1/1993) si differenzia in “leasing di godimento” ed in “leasing traslativo”. Nel primo caso la forma è “caratterizzata da una stretta inerenza del contratto alle finalità dell’impresa” ed ha durata “pari all’obsolescenza tecnico-economica del bene”, quindi il bene perde il proprio valore al termine del contratto; nella seconda fattispecie la durata del contratto è inferiore al tempo di obsolescenza del bene e non rileva neppure la figura soggettiva dell’imprenditore.
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