In tempo di vacanze, sentenze come quella ora all’esame [1], che riconosce la responsabilità del tour operator da vacanza rovinata, farà tirare ai più un sospiro di sollievo.
Il fatto. Gli attori convenivano in giudizio il tour operator per sentir dichiarare la sua responsabilità quale organizzatore del viaggio, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgvo 79/2011 (Codice del Turismo), nonché la responsabilità solidale dello stesso con il vettore aereo per inadempimento, determinato, nella specie, dal forte ritardo del volo.
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