Parere sulla divisione delle spese relative all’impianto centralizzato dei termosifoni.
La materia condominiale in ordine agli oneri da pagare per il riscaldamento ha sempre formato oggetto di numerose cause con sentenze che spesso arrivavano a conclusioni diametralmente opposte.
Sinteticamente, a norma dell’art. 1118 cc, il condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato, previa esibizione di una perizia tecnica che dimostri che da tale distacco non derivi un aggravio per gli altri condomini. Per aggravio si può intendere tanto il mal funzionamento dell’impianto quanto la maggiore spesa per ottenere il medesimo grado di riscaldamento.
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