Si tratta di una questione molto dibattuta che ha alimentato non poco contenzioso in ordine al quale si sono delineati due orientamenti di pensiero contrapposti. Il primo è quello secondo cui l’ omessa notificazione dell’atto presupposto da cui è scaturito l’ultimo atto ricevuto, legittima l’opposizione di quest’ultimo davanti al giudice tributario; un secondo orientamento, ritiene diversamente percorribile la strada del giudice ordinario ed in particolare quella del giudice dell’esecuzione.
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