-Il principio disposto dalla Corte di Cassazione nella Sentenza N°11694 del 11 maggio 2017:
Nella casistica in esame i Giudici di Palazzaccio hanno disposto che l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia F3 riferita all’unità immobiliare in corso di costruzione non è condizione sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato. In tal caso, l’imposta si applica con riferimento all’area fabbricabile prendendo in considerazione il valore venale in comune commercio. La ratio dell’orientamento giurisprudenziale ultimo assunto dai Giudici di Legittimità rinviene dalla considerazione che deve ritenersi significativo e pertanto imprescindibile l’accatastamento “cosiddetto reale” poiché l’accatastamento fittizio in quanto tale è privo di rendita catastale e, pertanto non può fornire la base imponibile necessaria, ai sensi del previgente art. 5 comma 2 del D.lgs.n°504/1992 in vigenza ICI. Il presente articolo prendendo spunto dalla pronuncia in commento focalizza anche alcune criticità in materia di aree fabbricabili.
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