L’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private sancisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per la responsabilità civile per tutti i veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, intendendosi per quest’ultime “tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico” (D.M. n. 86/2008 art. 3, comma 2). Secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata non bisogna accertare il soggetto proprietario, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso dell’area stessa. La definizione influisce sull’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada agli incidenti verificatisi in area privata.
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