Il reato di maltrattamento di animali è disciplinato e sanzionato dall'articolo dapprima 727 poi sostituito dall'articolo 1 legge 22 novembre 1993 n. 473 secondo il cui disposto "soggiace a pena chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura od anche abbandona animali domestici".
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