L'opposizione agli atti esecutivi è senz’altro giusta e legittima quando si contestano ragioni attinenti alla sua “regolarità formale”. Va precisato che in tali casi il rimedio é riconosciuto come ammissibile non solo al creditore ed al debitore, ma anche al terzo, legittimato a contestare la misura esecutiva (Cass. 17/1/2012, n. 615; Cass. 23/4/2003, n. 6432; Cass. 8/2/2007 n. 2745 e Cass. 9/3/2011 n. 5529).
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |