In particolare, nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto illegittima la sentenza di appello che sostanzia la propria motivazione attraverso un mero rinvio al giudicato di prime cure come palesato dalla C.T.P. adita nel giudizio di primo grado. Secondo i Giudici della Corte di Cassazione non è condivisibile il modus operandi adottato dal Giudice di appello che richiama in toto l’orientamento espresso dai Giudici tributari di primo grado senza dare contezza in ordine alle motivazioni specifiche che hanno portato a ritenere infondati i motivi di appello. In altre parole, secondo gli Ermellini il mero richiamo dei Giudici di appello all’orientamento espresso nel giudicato di prime cure non permette di individuare con esattezza il thema decidendum, né tanto meno di verificare se la condivisione di quanto disposto dai giudici tributari di secondo grado sia la diretta conseguenza della infondatezza dei motivi di appello.
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