La Corte di Cassazione (5 settembre 2016, n. 17625, sez. VI Civile) con l'intento di fornire un utile chiarimento operativo a come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode della strada, ha avuto modo di delineare due distinte fattispecie.
La prima attinente alla possibilità che il danno sia causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo. In questo caso il danneggiato ha l'obbligo di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa.
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