Sulla legittimità della normativa italiana in materia di lavoro intermittente si era già espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea all’indomani della reintroduzione dei voucher lavoro. La disposizione prevedeva, e prevede, l’assunzione per questa tipologia contrattuale di giovani che abbiano meno di ventiquattro anni e che la prestazione si svolga entro il compimento del venticinquesimo anno di età. Secondo i Giudici di Strasburgo il recesso datoriale al raggiungimento del traguardo, o meglio limite, anagrafico del lavoratore non delineava alcun trattamento discriminatorio.
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