Invalidità civile: cos’è?
In base all’art. 2, co. 2, della Legge n. 118 del 30 marzo 1971, come modificato dal d.lgs. 509/1988 si considera invalido civile il soggetto che - affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico), o insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali - abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minore di anni 18, abbia importanti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
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