La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la recentissima sentenza del 25 gennaio 2018, n. C-498/16 ha ritenuto che in base all’articolo 15 del reg. n. 44/2001, un utilizzatore di un account Facebook privato, anche se pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti, non perde la qualità di "consumatore".
Perde tale qualità, invece, e non può invocare il foro del consumatore, se l’azione è volta a far valere diritti ceduti da altri consumatori.
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