La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione penale, nella sentenza n. 8883/2018 ha chiarito l’ambito della fattispecie disciplinata nell’art. 570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Gli obblighi in detta norma posti – quello morale, sanzionato al primo comma, e quello economico, sanzionato al secondo comma – presuppone la minore età del figlio, non inabile al lavoro, “e sono destinati a venir meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età”.
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