La sentenza de qua trova la sua origine a seguito di un processo per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per l’anno d’imposta 2002.
Nell’alveo della decisione presa dagli Ermellini, è stata rilasciata una innovativa interpretazione giurisprudenziale in merito all’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni, nel caso di specie stipulata tra l’Italia e la Russia, relativamente all’abitazione in Italia, situazione che fa presumere la residenza nel Bel Paese anche se la stessa non è di proprietà del contribuente, bensì della convivente di fatto.
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