E’ d’uopo, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie di che trattasi operare una lettura sistematica della normativa di settore alla luce della disciplina inerente servizio prestato nelle scuole paritarie.
Com’è noto il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 avente ad oggetto il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” nella Parte II “ordinamento Scolastico” all’art. 485 come modificato dalla L. 2. 124/99, considera il periodo di preruolo e lo riconosce ai docenti assunti a tempo determinato l’anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell’assunzione.
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