lunedì 12 febbraio 2018

Usura, cumulabilità degli interessi pagati

Ai fini del calcolo del tasso usuraio, gli interessi corrispettivi sono cumulabili con i tassi di mora

L’ordinanza n. 23192 del 4 ottobre della Corte di Cassazione (VI sezione civile) afferma un principio importantissimo ad appannaggio della tutela dei cittadini, professionisti o imprese che stipulano un contratto di mutuo fondiario con le banche.
Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è stato emblematico per affermare che, ai fini del calcolo del tasso usuraio, gli interessi corrispettivi sono cumulabili con i tassi di mora. Utilizzando altre parole, se il totale dei tassi pagati dal cliente alla banca (tra corrispettivi e di mora) superano il tasso soglia legale, allora quanto pagato a titolo di interessi risulta a titolo usuraio e, in base all’art. 1815, comma 2, del codice civile, nessun interesse è dovuto si dovrà restituire alla banca solo il capitale prestato.

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