Come noto, l’art. 7 della l. n. 24/17 (c.d. l.”Gelli – Bianco”) prevede che la struttura sanitaria, pubblica o privata, la quale, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponda delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., ossìa per inadempimento di un’obbligazione ed in forza della responsabilità per fatto doloso o colposo di un terzo ausiliare.
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