Premetto che la normativa fiscale definisce il guadagno derivante dall’investimento negli oicr da parte dei privati “reddito di capitale”, i quali differiscono dai “redditi diversi di natura finanziaria” o “capital gain”.
Pertanto dal punto di vista fiscale, il reddito (di capitale) in questo caso non può essere denominato capital gain o plusvalenza, ma “provento” che viene determinato come:
• differenza positiva tra il corrispettivo percepito a seguito di riscatto/liquidazione e il costo di sottoscrizione/acquisto.
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