Mi viene chiesto parere in merito alla possibilità che un Ente Ospedaliero obblighi un anestesista obiettore di coscienza ad effettuare visita anestesiologica in relazione ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza.
Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 9 della L. 22 maggio 1978 n. 194 al 1° comma prevede che "il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione" ed al 3° comma "l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento".
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