Nel nostro ordinamento la disciplina in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti è dettata dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 che inserisce la coltivazione tra le condotte sanzionate penalmente.
Dalla lettura della disposizione, considerata la natura di reato di c.d. "pericolo presunto" della coltivazione – che anticipa la soglia di rilevanza penale in ragione della ritenuta maggiore idoneità lesiva di tale condotta – si trae il principio secondo cui si considera rilevante ogni condotta di coltivazione ai sensi dell’art. 73. Infatti, a differenza della semplice detenzione, la coltivazione è considerata un’attività rivolta ad immettere nuovi ed ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente nel mercato e, dunque, è di per sé offensiva perché incrementa il pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale, come anche il rischio per la pubblica salute ed incolumità.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |