Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni (la relativa disciplina normativa è contenuta nell’articolo 423 del codice penale).
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni (come prevede l’articolo 423 bis del codice penale, introdotto con la legge n. 353 del 21 novembre 2000) per chi cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento (ovvero, secondo la giurisprudenza, anche su estensioni di terreno a boscaglia, sterpaglia, macchia mediterranea, ecc.).
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |