Con ordinanza n. 907 del 17 gennaio 2018, la Terza Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un principio di diritto che aveva già avuto modo, in passato, di esprimere: "Il risarcimento per la perdita del rapporto parentale non va liquidato dal giudice senza che le parti lo abbiano allegato e provato. Il danno, infatti, non può essere considerato in re ipsa solo perché i beneficiari sono parenti stretti della vittima".
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